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Ottenere Fondo per il rimpatrio Inps

Ottenere Il Fondo per il rimpatrio

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 13 e 14) è stato istituito presso l’Inps, con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori extracomunitari deceduti in Italia.

La contribuzione è stata soppressa dall’anno 2000, quindi si tratta di un Fondo ad esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori subordinati extracomunitari.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari la richiesta può essere presentata da:

parenti entro il 4° grado della persona deceduta, residenti in Italia;
gli organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati, formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali;
le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all’Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.

REQUISITI

I requisiti per richiedere l’intervento del Fondo per il rimpatrio nello Stato di cui hanno la cittadinanza sono:

residenza in Italia;
regolare permesso di soggiorno (anche scaduto purché la scadenza non sia superiore a sei mesi);
valido rapporto di lavoro subordinato e per i quali sia stato versato (o sia dovuto) almeno un contributo obbligatorio;
mancanza di mezzi economici per sostenere le spese a tal fine necessarie che deve essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore stesso al momento della richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici deve intendersi il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un reddito il cui ammontare, nel corso dell’anno, non sia superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.

Il lavoratore extracomunitario, poiché la legge espressamente non lo vieta, può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari valgono gli stessi requisiti.

 

QUANTO

L’INPS si assume l’onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui il lavoratore si servirà (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato extracomunitario l’Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto per il rimpatrio della salma stessa alla persona che le ha sostenute.

Fare LA DOMANDA

Per la concessione della prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda tramite uno dei seguenti canali (circolare INPS n. 42 del 21.03.2012):

web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it servizi On-line – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Rimpatrio lavoratore extracomunitario.
telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

passaporto;
dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro comprovante il rapporto di lavoro o documenti equivalenti (bollettino del versamento dei contributi, copia dell’autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga, ecc.);

Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di competenza l’Istituto comunicherà per iscritto agli interessati, il diritto o meno alla prestazione, invitandoli, in caso positivo, ad attendere apposita comunicazione da parte dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.), organizzazione incaricata dall’Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore extracomunitario il firmatario della domanda, presentata anche in questo caso esclusivamente in via telematica, dovrà:

essere un familiare o la persona che avrà sostenuto tutte le spese di trasporto della salma;
rilasciare la dichiarazione di responsabilità, attestante lo stato di indigenza del lavoratore deceduto.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

documentazione attestante la relazione di parentela;
certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese sostenute per il trasferimento della salma.

La liquidazione agli interessati delle spese sostenute per la traslazione della salma è effettuata direttamente dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che successivamente richiederà all’Agenzia Complessa di Ostia-Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell’INPS.

Documenti e procedure per il rimpatrio di salme in Italia

Le Rappresentanze consolari forniscono assistenza e consulenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero. In questo ambito, provvedono alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salme e al rilascio del passaporto mortuario. Al fine di ottenere il passaporto mortuario sarà necessario produrre la seguente documentazione:

1) Il certificato di morte (Certificate of Death) autenticato tramite Apostille e traduzione in italiano;

2) L’ultimo passaporto del deceduto (italiano, americano o entrambi);

3) Una dichiarazione del County Health Department (con Apostille) attestante che il defunto non è deceduto per malattia contagiosa;

4) Lettera dalla Funeral Home che attesti quanto segue:
– la salma è stata imbalsamata secondo le disposizioni di legge;
– la salma è racchiusa in una cassa metallica sigillata ermeticamente e la cassa metallica è racchiusa a sua volta in una cassa di legno;
– la cassa di legno è contenuta in un contenitore per la spedizione foderato di metallo saldato a fuoco.

5) Una targhetta di metallo deve essere affissa sulla cassa di legno con incise le seguenti informazioni: nome, cognome (da nubile per le donne) del defunto, data di nascita e data di morte;

6) Una lettera di autorizzazione dei familiari che specifichi:

– il nome del cimitero;

– il Comune di sepoltura;

– il nome della Funeral Home che deve agire per loro conto nei rapporti con questo Ufficio Consolare;

– le informazioni di viaggio (inclusa la compagnia aerea) e l’aeroporto di ingresso della salma in Italia.

7) Busta affrancata per la spedizione della documentazione alla Funeral Home. (E’ possibile anche ritirare la documentazione in Consolato dopo aver fissato un appuntamento);

A ricezione della suddetta documentazione, il Consolato provvederà a controllarla ed a richiedere alla competente Autorità in Italia la necessaria autorizzazione per l’introduzione della salma nel territorio nazionale.

Si prega di non effettuare prenotazioni aeree fino a quando non è pervenuta l’autorizzazione. La procedura ha un costo che verrà comunicato al momento della richiesta.

Per richieste d’informazioni o iniziare la procedura, si prega di contattare il Consolato all’indirizzo email inform.detroit@esteri.it  

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